Sui certificati di malattia

Ogni medico, così come prescritto dalla legge ed in particolare dal D.L. n. 150 27/10/2009 (Legge Brunetta), ha l’obbligo deontologico di provvedere all’invio del certificato telematico (INPS) di malattia, compito che non può e non deve essere richiesto al medico di famiglia in quanto  «Medici ospedalieri, di pronto soccorso, specialisti convenzionati ASL e liberi professionisti non devono demandare l’emissione del certificato telematico (INPS) di malattia al medico di famiglia, che verrebbe indotto a compiere un reato di falso ideologico».

Se il medico che visita un paziente dovesse rifiutarsi di emettere tale certificato il paziente dovrà pretenderlo. Si tratta di un diritto per il paziente e di un obbligo per il medico sanciti dalla legge. Andare successivamente dal proprio medico base per richiedere il certificato telematico sarà del tutto inutile: I medici di medicina generale non possono macchiarsi di un reato perché un altro medico ha, a sua volta, compiuto un reato di  rifiuto o omissione d’atto d’ufficio, reati che sono perseguibili penalmente, ai sensi del Codice Penale art. 328; gli alibi di mancanza di credenziali, che è loro dovere procurarsi (da 11 anni), non hanno valore poiché inducono gli ammalati ad essere sballottati inutilmente per la certificazione, che è possibile oltretutto fare cartacea con i dati del paziente, diagnosi e prognosi, e inviare all’INPS per raccomandata, PEC o di persona.

REFERENZE:

art.13 del Codice di Deontologia Medica (C.D.M.): la prescrizione non è delegabile, in quanto: “La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico”, inoltre, “Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo”.

Con quelle richieste infatti si rasenterebbe il rischio di truffa e come pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 40 del CP il medico ha l’obbligo di denuncia nel minor tempo possibile; inoltre, come dall’articolo 414 del vigente codice penale, che rubricato “ Istigazione a delinquere” recita: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”.